247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, comma 4, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”». Che dunque diventa: “Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. https://louishgcys.blogscribble.com/26898866/the-definitive-guide-to-arresto-reato-di-sostituzione-di-persona-avvocato-penalista-cassazionista-difesa-penale-detenuti