Si realizzerebbe conseguentemente un capovolgimento della legge nato da cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti quandanche quando manchi sia dubbia se no contraddittoria la prova positiva del l’innocenza dell’incolpato. Mettiti subito Durante contatto per mezzo di unito dei nostri avvocati https://www.avvocatopenalistanapoli.com/diritto-aeronautico-genova.html