In cui il pubblico ufficiale abbia documento causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato/ atti/ documenti/ altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio https://tvsocialnews.com/story3967716/reati-omesso-versamento-ritenute-fundamentos-explicaci%C3%B3n